Termini e condizioni generali di vendita della Tie Solution GmbH

Condizioni di vendita e di consegna della Tie Solution GmbH Stand marzo 2023

§ 1 Validità

(1) Tutte le consegne, prestazioni e offerte della Tie Solution GmbH (di seguito denominata "venditore") avvengono esclusivamente sulla base di queste Condizioni Generali di Fornitura (di seguito denominate "CGF"). Queste fanno parte di tutti i contratti conclusi dal venditore con i suoi partner contrattuali (di seguito anche denominati "committenti") per le consegne o prestazioni offerte da lui. Valgono anche per tutte le future consegne, prestazioni o offerte al committente, anche se non sono concordate nuovamente separatamente.

(2) Le condizioni commerciali del committente o di terzi non si applicano, anche se il venditore non si oppone esplicitamente alla loro validità in casi specifici. Anche se il venditore fa riferimento a una lettera che contiene le condizioni commerciali del committente o di un terzo o fa riferimento ad esse, ciò non costituisce un consenso alla validità di tali condizioni commerciali.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

(1) Tutte le offerte del venditore sono senza impegno e non vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano un termine di accettazione specifico. Il venditore può accettare gli ordini entro 2 settimane dalla loro emissione da parte del committente.

(2) L'unico documento vincolante per le relazioni giuridiche tra venditore e committente è il contratto di acquisto stipulato per iscritto, comprese queste Condizioni Generali di Consegna. Esso riporta integralmente tutti gli accordi tra le parti contrattuali riguardanti l'oggetto del contratto. Le promesse verbali del venditore prima della stipula del contratto non sono vincolanti dal punto di vista legale e gli accordi verbali tra le parti contrattuali sono sostituiti dal contratto scritto, a meno che non risulti espressamente che essi continuano ad essere vincolanti.

(3) Le integrazioni e le modifiche degli accordi stipulati, inclusi questi Termini Generali di Consegna, devono essere effettuate per iscritto per essere valide. Ad eccezione dei direttori generali o dei procuratori, i dipendenti del venditore non sono autorizzati a stipulare accordi verbali diversi da questo. Per rispettare la forma scritta, è sufficiente la trasmissione telematica, in particolare via fax o e-mail, a condizione che venga trasmessa una copia della dichiarazione firmata.

(4) Le informazioni del venditore sul soggetto della consegna o del servizio (ad esempio, pesi, dimensioni, valori di utilizzo, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) e le nostre rappresentazioni dello stesso (ad esempio, disegni e immagini) sono solo indicative, a meno che l'adeguatezza per lo scopo previsto dal contratto richieda una corrispondenza precisa. Non sono caratteristiche di qualità garantite, ma descrizioni o indicazioni della consegna o del servizio. Deviazioni commerciali e deviazioni che avvengono a causa di disposizioni legali o rappresentano miglioramenti tecnici sono ammissibili, a condizione che non compromettano l'adeguatezza per lo scopo previsto dal contratto.

(5) Il venditore si riserva la proprietà o il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi da lui presentati, nonché sui disegni, le immagini, i calcoli, i prospetti, i cataloghi, i modelli e altri documenti e strumenti forniti al committente. Il committente non può rendere accessibili a terzi questi oggetti, né divulgarli, utilizzarli o riprodurli, né direttamente né tramite terzi, senza il consenso esplicito del venditore. Su richiesta del venditore, il committente deve restituire completamente questi oggetti e distruggere eventuali copie prodotte, se non sono più necessari per il normale svolgimento degli affari o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto. L'archiviazione di dati elettronici forniti per scopi di backup standard è esclusa da questa disposizione.

§ 3 Prezzi e pagamento

(1) I prezzi si riferiscono all'ambito di prestazione e di consegna indicato nelle conferme d'ordine. Le prestazioni aggiuntive o speciali saranno addebitate separatamente. I prezzi si intendono in EURO a partire dal magazzino di consegna, oltre all'imballaggio, all'IVA legale, per le consegne di esportazione, alle tasse doganali e ad altre imposte pubbliche.

(2) Qualora i prezzi concordati si basino sui listini prezzi del venditore e la consegna debba avvenire solo dopo più di quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i listini prezzi del venditore validi al momento della consegna (meno uno sconto percentuale o fisso concordato).

(3) Gli importi delle fatture devono essere pagati entro dieci giorni senza alcuna detrazione, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto. La data di pagamento è determinata dalla ricezione da parte del venditore. Il pagamento tramite assegno è escluso, a meno che non sia concordato separatamente per singoli casi. Le personalizzazioni speciali richiedono un pagamento anticipato di 60%, il saldo entro 10 giorni dalla ricezione della merce senza sconto. Le merci speciali e/o di magazzino devono essere pagate entro 10 giorni netti in contanti. Se il committente non effettua il pagamento alla scadenza, gli importi dovuti saranno soggetti a interessi del 9 % annuo a partire dal giorno della scadenza; resta ferma la facoltà di richiedere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di ritardo.

(3a) In caso di nuovi clienti, il venditore si riserva il diritto di effettuare la consegna solo tramite contrassegno o pagamento anticipato fino alla determinazione di relazioni commerciali funzionanti.

(4) La compensazione con richieste di controparte dell'ordinante o la trattenuta di pagamenti a causa di tali richieste è consentita solo se le richieste di controparte non sono contestate o sono state stabilite con forza di cosa giudicata.

(5) Il venditore ha il diritto di eseguire o fornire solo consegne o prestazioni ancora in sospeso contro pagamento anticipato o garanzia se, dopo la conclusione del contratto, gli vengono comunicate circostanze che potrebbero ridurre significativamente la solvibilità dell'ordinante e mettere a rischio il pagamento dei crediti aperti del venditore da parte dell'ordinante derivanti dal relativo rapporto contrattuale (inclusi altri singoli ordini per i quali si applica lo stesso contratto quadro).

§ 4 Consegna, tempo di consegna e reso

(1) Le consegne avvengono dalla fabbrica.

(2) I termini e le scadenze per le consegne e le prestazioni promessi dal venditore sono sempre approssimativi, a meno che non sia espressamente garantito o concordato un termine o una scadenza fissa. Se non ci sono circostanze particolari, un termine di 18 giorni è considerato ragionevole. Se la spedizione è stata concordata, i termini e le scadenze di consegna si riferiscono al momento della consegna al trasportatore, al vettore o a terzi incaricati del trasporto.

(3) Il venditore può, senza pregiudicare i suoi diritti derivanti dal ritardo del committente, richiedere al committente una proroga dei termini di consegna e di prestazione o una posticipazione dei termini di consegna e di prestazione per il periodo in cui il committente non adempie alle sue obbligazioni contrattuali nei confronti del venditore.

(4) Il venditore non è responsabile per l'impossibilità di consegna o per ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nel trasporto, scioperi, lockout legittimi, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative, misure governative o mancata, errata o tardiva fornitura da parte dei fornitori) che il venditore non è responsabile. Se tali eventi rendono notevolmente più difficile o impossibile la consegna o l'esecuzione da parte del venditore e l'ostacolo non è solo di breve durata, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di ostacoli di breve durata, i termini di consegna o di esecuzione si prolungano o si spostano di un periodo pari alla durata dell'ostacolo più un periodo di avvio ragionevole. Se il ritardo rende impossibile per l'acquirente accettare la consegna o l'esecuzione, può recedere dal contratto mediante una dichiarazione scritta immediata al venditore.

(5) Il venditore ha il diritto di effettuare solo consegne parziali, se

• la consegna parziale è utilizzabile per il destinatario ai fini contrattuali previsti,

• la consegna del resto della merce ordinata è garantita e

• ciò non comporta un notevole aumento di lavoro o costi aggiuntivi per il destinatario (a meno che il venditore non accetti di assumersi tali costi).

(6) In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione da parte del venditore o se la consegna o l'esecuzione diventa impossibile per qualsiasi motivo, la responsabilità del venditore per i danni è limitata ai sensi dell'articolo 8 di queste Condizioni Generali di Vendita (denominate AGB).

(7) In caso di produzione individuale, è consentita una consegna in eccesso o in difetto di +/- 10%, poiché inevitabilmente dovuta a motivi tecnici.

(8) La merce prodotta su misura è esclusa dal cambio.

(9) I campioni richiesti saranno addebitati al prezzo unitario più le spese di spedizione.

(10) In caso di reso o cambio di merce in magazzino concordato, viene emesso un credito pari al valore della merce meno i costi di gestione 25%. Le spese di spedizione non verranno accreditate. Le spedizioni non franche non verranno accettate. Si prega di notare che i valori di colore indicati da noi come riferimento per Pantone possono variare e non costituiscono motivo di reso della merce.

(11) Per la bozza iniziale (design) dei nostri articoli, calcoliamo una tariffa forfettaria compresa tra 50,- e 200,- € per design, in base all'impegno richiesto. Per ulteriori modifiche a questa bozza, calcoliamo anche in base all'impegno richiesto. Questi costi verranno rimborsati parzialmente o completamente in caso di conferma dell'ordine.

(12) I costi per i campioni di stampa vengono indicati nell'offerta in base alla complessità e al tipo di produzione.

§ 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio, accettazione

(1) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è D-35578 Wetzlar, salvo diversa disposizione.

(2) Il tipo di spedizione e l'imballaggio sono a discrezione del venditore. I costi dell'imballaggio sono a carico del venditore, salvo diversa disposizione. Le spese di trasporto sono a carico dell'ordinante.

(3) Il rischio passa al committente al più tardi con la consegna della merce (con l'inizio del processo di caricamento) al spedizioniere, al vettore o ad altri terzi designati per l'esecuzione della spedizione. Ciò vale anche nel caso di consegne parziali o se il venditore ha assunto altre prestazioni (ad es. spedizione). Se la spedizione o la consegna viene ritardata a causa di una circostanza imputabile al committente, il rischio passa al committente dal giorno in cui la merce è pronta per la spedizione e il venditore lo ha comunicato al committente.

(4) Il committente è responsabile dei costi di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio. Nel caso in cui il venditore si occupi dello stoccaggio, i costi di stoccaggio ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura dei beni da stoccare per ogni settimana trascorsa. Si riserva il diritto di richiedere e dimostrare ulteriori o minori costi di stoccaggio.

(5) La spedizione viene assicurata dal venditore solo su esplicita richiesta del committente e a sue spese contro furto, danni da rottura, trasporto, incendio e danni causati dall'acqua o altri rischi assicurabili.

§ 6 Garanzia, difetti di fabbricazione

(1) Il termine di garanzia è di un anno dalla consegna. Tale termine non si applica alle richieste di risarcimento danni dell'ordinante derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute o da violazioni intenzionali o gravemente negligenti da parte del venditore o dei suoi collaboratori, che prescrivono secondo le disposizioni di legge.

(2) Gli oggetti consegnati devono essere immediatamente esaminati con cura dal committente o da un terzo da lui designato, dopo la consegna. L'obbligo di esame e di contestazione si estende in particolare al fatto che la merce consegnata sia identica a quella ordinata per quanto riguarda le tolleranze commerciali in termini di tipo, qualità, dimensioni, vestibilità, colore e quantità. Se necessario, ciò deve essere verificato tramite campionatura.

(3) Gli oggetti consegnati sono considerati approvati dall'acquirente per quanto riguarda i difetti evidenti o altri difetti che sarebbero stati riconoscibili con un esame immediato e accurato, se il venditore non riceve una contestazione scritta dei difetti entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda gli altri difetti, gli oggetti consegnati sono considerati approvati dall'acquirente se la contestazione dei difetti non perviene al venditore entro sette giorni lavorativi dal momento in cui il difetto si è manifestato; tuttavia, se il difetto era già riconoscibile per il committente in condizioni di utilizzo normale in un momento precedente, tale momento precedente è determinante per l'inizio del termine di contestazione. Su richiesta del venditore, l'oggetto consegnato contestato deve essere restituito al venditore senza spese di trasporto. In caso di contestazione legittima dei difetti, il venditore rimborsa i costi del percorso di spedizione più conveniente; ciò non si applica se i costi aumentano perché l'oggetto consegnato si trova in un luogo diverso da quello previsto per l'uso previsto.

(4) In caso di difetti di materiale degli oggetti consegnati, il venditore è tenuto e autorizzato, a sua scelta e entro un termine ragionevole, a riparare o sostituire la merce. In caso di fallimento, ovvero impossibilità, inaccettabilità, rifiuto o ritardo ingiustificato nella riparazione o sostituzione, l'acquirente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto in modo adeguato.

(5) Se un difetto è imputabile alla colpa del venditore, l'acquirente può richiedere il risarcimento del danno nelle condizioni stabilite dall'articolo 8.

(6) La garanzia decade se l'acquirente modifica il prodotto consegnato senza il consenso del venditore o lo fa modificare da terzi, rendendo così impossibile o irragionevolmente difficile la riparazione dei difetti. In ogni caso, l'acquirente deve sopportare i costi aggiuntivi derivanti dalla modifica per la riparazione dei difetti.

(7) La consegna di oggetti usati concordata singolarmente con l'acquirente avviene escludendo qualsiasi garanzia per difetti materiali.

§ 7 Diritti di proprietà intellettuale

(1) Qualora il committente fornisca indicazioni per l'utilizzo di elementi di design soggetti a diritti di proprietà industriale o diritti d'autore di terzi (ad esempio loghi), egli sarà responsabile esclusivamente per le pretese derivanti da tali diritti di terzi.

(2) Ciascuna parte contraente informerà immediatamente per iscritto l'altra parte contraente qualora dovesse essere fatta valere nei suoi confronti una pretesa per violazione di tali diritti.

(3) Se il venditore viene chiamato a rispondere per violazione di diritti di proprietà industriale o diritti d'autore da terzi a causa delle disposizioni di cui al paragrafo 1, l'ordinante è tenuto a liberarlo da tutti i costi necessari per difendersi dalle richieste. Il venditore può richiedere un anticipo adeguato dall'ordinante per questo scopo. Su richiesta del venditore, l'ordinante è tenuto a partecipare alla causa a fianco del venditore e a supportarlo al meglio delle sue capacità.

(4) Il venditore può richiedere la presentazione di prove per la legittimità dell'uso degli elementi di design ai sensi del paragrafo 1.

§ 8 Responsabilità per danni causati da colpa

(1) La responsabilità del venditore per danni causati da colpa, indipendentemente dal fondamento giuridico, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e illecito civile è limitata ai sensi del presente § 8, nella misura in cui si basa su una colpa.

(2) Il venditore non è responsabile per la semplice negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari di esecuzione, a meno che non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Sono essenziali gli obblighi di consegnare tempestivamente il bene oggetto della consegna, la sua libertà da difetti legali e da difetti di qualità che ne compromettano in modo più che insignificante l'utilizzabilità, nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che devono consentire all'ordinante di utilizzare il bene oggetto della consegna in modo conforme al contratto o di proteggere la vita o l'incolumità del personale dell'ordinante o di proteggere la proprietà dell'ordinante da danni significativi.

(3) Nella misura in cui il venditore è responsabile ai sensi dell'articolo 8 (2) per il risarcimento del danno, tale responsabilità è limitata ai danni che il venditore ha previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della conclusione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere con l'applicazione della diligenza del traffico. Inoltre, i danni indiretti e consequenziali che sono il risultato di difetti del bene consegnato sono risarcibili solo nella misura in cui tali danni sono tipicamente prevedibili per l'uso previsto del bene consegnato.

(4) Nel caso di responsabilità per negligenza lieve, l'obbligo di risarcimento del venditore per danni materiali e conseguenti danni patrimoniali è limitato ad un importo pari al 25 % del valore dell'ordine. Questa limitazione di responsabilità non si applica se il committente indica un valore più elevato di possibili danni patrimoniali al momento dell'ordine e prima dell'inizio della produzione.

(5) Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a favore degli organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari del venditore.

(6) Nella misura in cui il venditore fornisce informazioni tecniche o svolge attività di consulenza e tali informazioni o consulenze non rientrano nell'ambito di prestazione contrattualmente concordato, ciò avviene gratuitamente e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

(7) Le limitazioni di cui al § 8 non si applicano alla responsabilità del venditore e dei suoi rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari per comportamento intenzionale o gravemente negligente, per caratteristiche garantite, per lesioni alla vita, al corpo o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

§ 9 Riserva di proprietà

(1) La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento del prezzo di acquisto, tuttavia il committente ha il diritto di rivendere la merce nell'ambito della propria attività commerciale.

(2) Qualsiasi pegno o trasferimento di proprietà a favore di terzi è escluso senza il consenso del venditore prima del trasferimento della proprietà. Il pignoramento della merce da parte di terzi deve essere immediatamente segnalato.

§ 10 Disposizioni finali

(1) Se il committente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio autonomo di diritto pubblico o se non ha una giurisdizione generale in Germania, la giurisdizione per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il venditore e il committente è a scelta del venditore D-35578 Wetzlar o la sede del committente. Tuttavia, in questi casi, la giurisdizione esclusiva è D-35578 Wetzlar per le cause contro il venditore. Le disposizioni legali obbligatorie sulla giurisdizione esclusiva non sono interessate da questa regolamentazione.

(2) Le relazioni tra il venditore e il committente sono soggette esclusivamente alla legge della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni del 11 aprile 1980 (CISG) non si applica.

(3) In caso di lacune contrattuali nel contratto o in queste Condizioni Generali di Fornitura (di seguito indicate come CGF), si applicano le disposizioni legalmente valide che le parti contraenti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e allo scopo di queste Condizioni Generali di Fornitura, se avessero conosciuto la lacuna contrattuale.

Note:

Il committente prende atto che il venditore memorizza i dati del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 28 della legge federale sulla protezione dei dati a fini di elaborazione dei dati e si riserva il diritto di trasmettere i dati a terzi (ad esempio, compagnie di assicurazione) nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del contratto.

I committenti che mettono a disposizione prodotti tessili sul mercato dell'Unione Europea sono legalmente obbligati a etichettare in modo permanente, facilmente leggibile, visibile e accessibile secondo le disposizioni di legge, in particolare con le denominazioni prescritte in lingua tedesca.